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mercoledì 30 marzo 2011

La bufala dell'emendamento salva pedofili (1707).

Un mio amico mi manda un’email. Il tono è quello di una persona preoccupata. Mi chiede gentilmente di illuminarlo su un misterioso e a me sconosciuto emendamento 1707, a firma di Gasparri, Quagliariello e altri. Io ovviamente cado dalle nuvole. Anche perché il mio amico mi spiega che questa ipotetica norma agevolerebbe la pedofilia. Una mostruosità se fosse così.
Ovviamente mi preoccupo anche io, anche perché il mio amico mi chiede spiegazioni chiare e concise, e io ormai voglio vederci chiaro. Per cui metto i motori al mio browser, vado su Google e inizio a digitare “emendamento 1707″. Uh! Mi escono tre o quattro pagine di blog di sinistra che esprimono indignazione e protesta per questo emendamento. Si legge di tutto e di più, e voi potete ben immaginare cosa.
Tuttavia, nessuna di queste fonti mi spiega esattamente cosa prevede l’emendamento, tranne il fatto che poi è stato ritirato. Continuo perciò a cercare, e mi inoltro in siti un po’ più seri, o comunque capaci di darmi qualche notizia ulteriore che non siano offese, dileggi e altre considerazioni fuori luogo. Ecco allora che finalmente trovo una pagina che mi da dei ragguagli in merito. Ed è allora che scuoto la testa, sconfortato. Perché, ancora una volta, si prendono fischi per fiaschi, lucciole per lanterne, e pere per mele. E solo perché il testo dell’emendamento è diciamo “fatto con i piedi”, ed è scritto in modo castronesco (questo è l’unico rimprovero che si può fare ai firmatari). In verità però non c’è nulla di scandaloso, posto che si tratta solo di una banale armonizzazione di norme di legge.

Cosa dice o diceva esattamente l’emendamento incriminato? Be’, prima di tutto non salvava certo i pedofili. E’ un emendamento  scritto male e formulato in modo ambiguo, ma – come ho già anticipato – aveva solo l’intento di armonizzare una modifica di legge. Ma partiamo dall’inizio: un altro emendamento, il 1241, ha fatto includere gli atti sessuali su minore (art. 609quater) fra i reati per i quali c’è l’arresto obbligatorio in flagranza. Orbene, il “famigerato” emendamento 1707  intendeva far escludere dall’arresto obbligatorio i casi di “minore gravità” (comma 4, art 609quater c.p.p.). Praticamente, intendeva preservare, per i casi di minore gravità, l’arresto facoltativo, oggi in vigore per tutto l’articolo, modificando l’art. 380 c.p.p.: se andate infatti a leggervi l’attuale 609quater, nelle note procedurali, l’arresto è attualmente facoltativo (art. 381 c.p.p.) per tutti i casi previsti dalla norma! Di fatto, l’emendamento voleva cristallizzare la situazione attuale, per i soli casi di minore gravità. Certamente non voleva salvare le chiappe ai pedofili, come invece sbandierano i sinistri a destra e a manca, dimenticandosi che l’attuale 609quater, con l’arresto facoltativo per gli atti sessuali su minori indipendentemente dalla gravità, è stato approvato durante il governo Dini, sostenuto dal centrosinistra e dalla Lega (ma allora nessuno protestò o parlò di norma salvapedofili).
Ciò detto, mi sovviene precisare che il fraintendimento (?) che ha fatto nascere la protesta è scaturito dalla confusione tra arresto facoltativo e/o obbligatorio in flagranza di reato e procedibilità del reato. In verità, fra i due aspetti processual-penalistici c’è una bella e sostanziale differenza. Il primo (arresto facoltativo/obbligatorio) attiene alle modalità operative della polizia giudiziaria dinanzi al reo colto nel momento in cui compie il fatto di reato. La legge stabilisce quando la polizia può arrestare ovvero deve arrestare se sorprende qualcuno a commettere un reato. L’arresto in questo caso non ha finalità punitive, ma semplicemente precautelari. Tant’è che può capitare che una persona viene arrestata e poi rilasciata perché il giudice non convalida l’arresto. Il secondo aspetto invece riguarda la modalità di attivazione del procedimento penale, e cioè quella che in modo spesso atecnico viene definita denuncia. La legge, infatti, stabilisce quando un reato è procedibile a querela di parte ovvero d’ufficio. E cioè quando richiede una espressa volontà punitiva della persona offesa, oppure no. Laddove un reato è procedibile a querela della persona offesa, e la querela non c’è, chi ha commesso il reato non è punibile. Se un reato invece è procedibile d’ufficio, la presenza o meno di una querela è irrilevante: il pubblico ministero avrà comunque l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Ebbene, tornando al caso specifico, l’art. 609quater è un reato procedibile a querela di parte, indipendentemente dalla gravità. La conseguenza è che se il minore o genitore non denuncia il fatto tramite querela (che poi diventa irrevocabile), la polizia giudiziaria dopo l’arresto deve rilasciare necessariamente l’autore del reato, il quale non verrà punito: manca la condizione di procedibilità dell’azione penale. D’altro canto, se andiamo a leggere un altro articolo, e precisamente il 600bis (atti sessuali con minori in cambio di denaro e altro), questi è invece  un reato procedibile d’ufficio, con la conseguenza che il PM potrà – come ho già detto – esercitare l’azione penale e dunque procedere d’ufficio anche senza querela; potrà, in altre parole, chiedere la punizione del  colpevole indipendentemente dalla volontà della persona offesa (minore e/o genitore). Da ciò si deduce, in modo chiaro e incontrovertibile, che l’emendamento 1707 non toccava le note procedurali (i presupposti dell’azione penale!), ma incideva solo sulla mera facoltà della polizia giudiziaria di arrestare o meno il reo in flagranza di reato in caso di atti sessuali di minore gravità che non è violenza sessuale ex-art. 609bis c.p. Decisamente un altro tipo di discorso. Ma la disinformazione, anche in questo caso non si è dimostrata acqua…

Come già scritto l'amendamento è stato ritirato..un anno fa

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